Comunicazione Preventiva all'Ispettorato del Lavoro

Comunicazione Preventiva all'Ispettorato del Lavoro

A cura di Esibirsi

Una lettrice ci ha scritto: "... faccio la cantante ma ho anche un altro lavoro per il quale mi vengono versati i contributi INPS. La cooperativa in cui sono iscritta mi chiede obbligatoriamente una comunicazione all'ispettorato del lavoro e la conseguente ritenuta d'acconto. Mentre invece sono venuta a sapere che in altre cooperative questa cosa non viene fatta. La mia domanda è: è obbligatorio oppure no fare questa comunicazione all'ispettorato del lavoro visto che non se ne parla mai?"

Pubblichiamo la risposta a questa domanda a beneficio anche degli altri lettori. 

La comunicazione preventiva all’ispettorato del lavoro è un obbligo in capo al datore di lavoro (la cooperativa o associazione che sia) nel caso inquadri il lavoratore attraverso prestazione occasionale. Tale segnalazione viene fatta attraverso apposito sistema on line con il quale il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro di competenza il lavoratore occasionale che presterà il proprio servizio in determinate date. 

Questa modalità non è necessaria nel caso per il lavoratore venga aperta agibilità FPLS (INPS ex ENPALS) mentre resta obbligatorio per chi rientra nei casi di esenzione dagli adempimenti FPLS tra i quali appunto l’agibilità (ne abbiamo parlato in un precedente articolo).

Arrivando alla domanda, la risposta è: Non è mai il lavoratore che deve effettuare questo adempimento. 

Ovvio però che se è l’artista che si gestisce il calendario dovrà avvisare per tempo il datore di lavoro rispetto alle date e le location delle sue esibizioni al fine di dargli il tempo di svolgere gli adempimenti necessari.

Occorre specificare che, in linea generale, le cooperative assumono i propri soci in forma diversa dall’occasionale (i più comuni sono il contratto intermittente “a chiamata” o, come nel caso di Esibirsi soc. coop., contratto di collaborazione come lavoratore autonomo dello spettacolo) e pertanto comunicano l’instaurazione di detto rapporto di lavoro unicamente al Ministero del lavoro al momento dell’assunzione sia nel caso il lavoratore rientri nei casi di esenzione o meno. 

NOTA IMPORTANTE: Diffidate assolutamente di chi non inquadra in nessun modo la vostra posizione lavorativa pagandovi con presunti “rimborsi spese”. Si tratta di una modalità diffusa tra le associazioni poco serie che si propongono impropriamente per fornire il servizio di regolarizzazione fiscale e contributiva nei confronti degli artisti. Tema questo che merita un approfondimento dedicato che troverà spazio in uno dei prossimi numeri di SMMAG!